Lo sciopero della fame (che va avanti da più di 100 giorni) dell’anarchico Alfredo Cospito e la detenzione a L’Aquila del superboss Matteo Messina Denaro, malato di tumore hanno riacceso i riflettori sul regime del 41-bis, il cosiddetto carcere duro. Nonostante le mobilitazioni di politici e intellettuali il Governo ha chiarito di non voler arretrare, anche per riaffermare la linea dura contro gli attacchi degli anarchici che chiedono la liberazione di Cospito. Ma che cosa è e in cosa consiste il 41-bis?
COME NASCE IL 41-BIS
Partiamo dal nome: 41-bis è l’articolo della legge sulle norme dell’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. La legge è la 354/1975, ma il 41-bis è stato aggiunto dal primo comma dell’articolo 10 della legge 663/1986, detta anche legge Gozzini. Le finalità della norma erano quelle di valorizzare l’aspetto rieducativo rispetto a quello punitivo della carcerazione. Ma il provvedimento più importante è certamente quello del 41-bis che ha introdotto il carcere duro.
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Il nuovo regime nasceva per essere applicato in situazioni di emergenza, in particolare “in casi eccezionali di rivolta” per la necessità di “ripristinare l’ordine e la sicurezza”. Per questo, il comma 1 dell’articolo 41-bis esplicitava che il cosiddetto carcere duro “ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto”.
Dopo le stragi di mafia, il perimetro per applicare il 41-bis è stato ampliato dal comma 2, che prevede che “quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell’Interno, il ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati […] l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza“.
Nel comma 2 si fa esplicito riferimento a delitti da cui emergano “collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”. E viene spiegato che “la sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente”.
IN COSA CONSISTE IL 41-BIS
Il comma 2-quater prevede che “i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria”. Se l’idea è quella di impedire i collegamenti con le organizzazioni criminali di cui fa parte il detenuto, quest’ultimo deve quindi essere il più isolato possibile dagli altri reclusi.
Ma non solo: anche con l’esterno i contatti vanno limitati. Le visite sono quindi ridotte a una al mese, della durata di un’ora, “in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti” e sono previste solo per familiari e conviventi “salvo casi eccezionali”. I colloqui sono ascoltati e registrati, così come l’unica telefonata al mese a disposizione (prevista solo per chi non usufruisce delle visite). L’unica eccezione riguarda le visite o le telefonate dell’avvocato difensore, che possono essere fino a tre alla settimana, sempre della durata massima di un’ora. I detenuti comuni hanno invece diritto a sei visite al mese.
Inoltre, i detenuti al 41-bis non possono ricevere quasi nessuna somma, bene o oggetto dall’esterno. E non possono avere una corrispondenza, “salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia”. Proprio nel caso di Cospito, le lettere inviate dal carcere e pubblicate in alcune riviste anarchiche sono uno dei motivi alla base della decisione dei giudici di imporre al 55enne pescarese il regime del 41-bis.
È molto limitata anche la permanenza all’esterno della cella: i detenuti al carcere duro possono stare all’aperto per “una durata non superiore a due ore al giorno” e la cosiddetta ora d’aria “non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone”. Va infine “assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi“.
QUANTO DURA IL 41-BIS
La legge prevede che il regime del carcere duro “ha durata pari a quattro anni” ma è prorogabile per periodi successivi pari ogni volta a due anni “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”. Nella norma è scritto chiaramente che “il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”.
Il 41-bis può comunque essere revocato con decreto del ministro della Giustizia anche prima della scadenza “se risultano venute meno le condizioni che lo hanno determinato”. E il detenuto o il suo avvocato difensore possono presentare reclamo contro l’istituzione o la proroga del carcere duro. Nel caso di Cospito, la Cassazione ha anticipato dal 20 aprile al 7 marzo l’udienza per esprimersi sulla sua detenzione, viste le precarie condizioni di salute dell’anarchico.
FONTE
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