Truffa da 5,8 milioni ad Arezzo: radiato e condannato ex consulente

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, coordinati della locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una maxi truffa finanziaria nei confronti di 35 risparmiatori residenti in gran parte tra Arezzo e il Valdarno.

Le indagini, avviate dalla Compagnia di San Giovanni Valdarno quasi due anni fa, a seguito delle denunce di alcuni risparmiatori, hanno accertato che un consulente finanziario, operante in provincia di Arezzo tra il 2012 e il 2024, all’insaputa dell’Istituto di Credito che gli aveva conferito l’incarico professionale e dei propri clienti, effettuava, con i risparmi di questi ultimi – pari, negli anni, ad oltre 9,3 milioni di euro complessivi – investimenti
ad altissimo rischio, causando loro perdite complessive per circa 5,8 milioni di euro.

Come ricostruito dalle investigazioni, il consulente, negli anni, aveva guadagnato la completa fiducia dei propri clienti ai quali prometteva, in un contesto di investimenti a lungo termine, che non avrebbero avuto rischi di perdite prospettando, in diversi casi, interessi annui fissi al 5% garantito.

I risparmiatori, anche persone anziane e fragili, gli avevano perciò affidato i risparmi di una vita per centinaia di migliaia di euro e, in alcuni casi, per importi superiori al milione di euro.

Per tali circostanze, è stata contestata l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Più in dettaglio, i risparmiatori erano indotti in errore poiché, in realtà, il consulente investiva i capitali ricevuti in titoli ad alto rischio, peraltro non adatti ai profili dei propri clienti, oppure, come accertato in un caso, proponeva investimenti che poi non venivano effettuati trasferendo parte delle somme ricevute in Svizzera, per poi farle sparire.

Al fine di ingannare i clienti, il consulente compilava con dati non veritieri i questionari (c.d.modelli “MiFID”) da sottoporre ai risparmiatori, falsificando la loro firma.

Si tratta di documenti che, obbligatoriamente, prima di proporre investimenti, il consulente deve far compilare e sottoscrivere al risparmiatore al fine di profilarlo adeguatamente e, quindi, metterlo nelle condizioni di scegliere lo strumento finanziario più adatto alle proprie caratteristiche, anche sotto il profilo del rischio.

Il professionista falsificava altresì le firme dei clienti sui mandati di compravendita di strumenti finanziari e su documenti utili all’apertura di nuovi conti correnti non richiesti, effettuando in qualche caso bonifici non autorizzati o facendosi affidare assegni senza indicazione del beneficiario, effettuando così investimenti rischiosi all’insaputa dei risparmiatori.

Questi ultimi venivano rassicurati periodicamente con la consegna di falsi prospetti di sintesi che evidenziavano una realtà finanziaria non indicativa del reale negativo andamento degli investimenti. In diversi casi, venivano rimborsati a titolo di rendimento somme che, in realtà, erano capitali precedentemente investiti dagli stessi
risparmiatori.

La gran parte delle somme ricevute dal consulente veniva infatti impiegata, all’insaputa dei risparmiatori, in titoli denominati in una valuta estera ad alta volatilità: la sua drastica svalutazione, intervenuta negli anni, concorreva decisamente ad arrecare perdite ingenti, anche prossime all’80% delle somme investite dai clienti.

Nel corso delle indagini preliminari, sulla base degli elementi raccolti, l’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) disponeva la radiazione del professionista dall’Albo.

Il solido impianto accusatorio ha poi consentito all’A.G. inquirente di esercitare l’azione penale nei confronti del consulente e, successivamente, il procedimento si è concluso con una Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo, che ha condannato l’imputato per truffa aggravata.

Si ritiene importante evidenziare, infine, che, sotto il profilo civilistico, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), l’Istituto di Credito “è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Arezzo (art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 188/2021), trattandosi di attività di indagine di rilevante interesse pubblico concernente la repressione di delitti contro il patrimonio mediante frode.

Al riguardo, il consulente condannato deve presumersi innocente fino ad eventuale pronuncia irrevocabile di condanna.